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L'impianto normativo vigente impone in
sintesi nella fattispecie:
– Menzione del rischio specifico sul “Documento della
valutazione del rischio";
– Linee guida aggiornate e complete sul tema;
– Informazione dei lavoratori sulle sostanze inquinanti il luogo
di lavoro;
– Eliminazione o massima riduzione degli inquinanti;
– Adozione di quanto tecnologicamente disponibile per la
eliminazione/riduzione;
– Segnalazione del personale esposto all'ISPESL (INAIL);
– Sorveglianza sanitaria del personale maggiormente esposto;
– Sorveglianza sanitaria di quanti lamentino disturbi legati
all'uso degli apparati;
– Diversa applicazione dei dipendenti con stato di salute
incompatibile anche a minime quantità di inquinanti.
(allergici, asmatici, malati di MCS, donne in gravidanza,
leucemici, ect)
diritto a partecipare alla sicurezza sul
lavoro
Il lavoratore è completamente privato del diritto previsto dal
Legislatore a partecipare personalmente alla realizzazione
della sicurezza sul luogo di lavoro.
art.15 del T.U. d.lgs. 09.04.2008 nr. 81, nel punto dove indica
tra le misure generali di tutela:
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
Si ribadisce ma è necessario che questo è un diritto soggettivo,
personale del lavoratore che non può esaurirsi nella legittima
attività di tutela esercitata dai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
diritto all'informazione sui tutti rischi
Altro diritto soggettivo violato è il diritto all'informazione
sui tutti rischi presenti nel luogo di lavoro.
Alle lacune del documento sulla valutazione dei rischi si
aggiunge spesso l'assenza della scheda di sicurezza del toner,
che è comunque reperibile nel web, spesso comunque priva delle
informazioni necessarie ad una corretta tutela.
La mancata informazione è in premessa di alcune class-action in
preparazione contro i produttori di stampanti.
La soluzione di queste tematiche dovrebbe essere sempre
extra-giudiziale, basterebbe che uno solo dei comandati dalla
Legge a realizzare la sicurezza sul lavoro operasse nel proprio
ambito, coerentemente al dettato legislativo.
L'impianto normativo è ottimo, per mettere
in moto, un circolo virtuoso a vantaggio dei lavoratori, basta
la volontà di intervenire di una ASL, del Medico Competente, di
almeno uno dei Sindacati o datore di lavoro
Nessuna impresa al mondo può sopravvivere ad una class-action su
questi temi occupazionali, l'esame di cellule tumorali oggi
individua con precisione tutte le sostanze estranee
all'organismo che possono essere state causa o concausa della
neoplasia.
Le Aziende non hanno che da guadagnare
milioni di euro, solo trasformando gli archivi cartacei in
archivi elettronici e riducendo con qualsiasi espediente
funzionale e razionale il numero di stampe effettuate negli
uffici.
L'informatica in tutto il mondo ha ridotto il consumo della
carta, nei nostri uffici italiani spesso il consumo cresce in
maniera incurante e anti eco-logica.
Un archivio elettronico ha inoltre i dati sempre e
immediatamente fruibili con una spesa neppure paragonabile a
quella attuale della sola carta, quindi il risparmio è
apprezzabile e contestuale.
L'adozione di filtri certificati, sui fotocopiatori può incidere
fino all'eliminazione dell'inquinamento con riflessi positivi
sul dato della malattia del personale e sui futuri risarcimenti
per malattie professionali indotti dalle sostanze su menzionate.
Lasciate ogni speranza di passare indenni anche questa
l'emergenza occupazionale
Continuando con il raffronto con la citata emergenza
occupazionale dell'amianto, segnalo ai portatori di vivace
intelletto la seguente pronuncia giuridica:
“In ipotesi di mesotelioma,
causato al lavoratore da esposizione ad amianto, in assenza di
adeguate misure di protezione, va ritenuta la responsabilità
datoriale ex art. 2087 c.c.,indipendentemente dall'effettiva
conoscenza, da parte del datore di lavoro, della pericolosità
dell'amianto all'epoca dei fatti, posto che: da un lato l'art.
2087 c.c. impone all'imprenditore non solo il rispetto della
normativa antinfortunistica vigente, ma anche l'adozione di
tutte le misure di prevenzione necessarie, in base alla
particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica; da un
altro lato, la potenziale pericolosità dell'amianto costituiva
in Italia dato scientifico già acquisito, almeno sin dagli anni
quaranta; e, da un altro lato ancora, la colpa datoriale ex art.
2087 c.c. non presuppone la specifica prevedibilità della
malattia poi concretamente verificatasi a conseguenza di un
particolare lavoro, ma la generica prevedibilità di conseguenze
dannose, comunque riconducibili alla particolarità del lavoro”
[Pretura Torino, 10 novembre 1995 in D.L. Riv.critica dir. lav.
1996, 727]
(fonte)
Questa generica prevedibilità purtroppo per i responsabili della
sicurezza e le aziende datrici di lavoro italiane sussiste
storicamente da quando esiste questa tecnologia, volendola
forzare in tempi più vicini e vantaggiosi per il datore di
lavoro è rintracciabile intorno alla data di emanazione di
specifiche linee guida Ispesl (per altro mai rispettate in
azienda) dove si consiglia la collocazione in ambiente separato
di fotocopiatori e stampanti laser.
Già da allora doveva balenare tra i pensieri della sicurezza
aziendale che questa tecnologia potesse nascondere insidie.
Un cliente, un occasionale visitatore del tuo
luogo di lavoro potrebbe avere per motivi legati al suo
particolare stato di salute perfino uno shock anafilattico in
presenza di inquinanti (fatto realmente accaduto con causa
legale e conseguente
condanna per omicidio colposo),
vi sono malati di
MCS
(Sensibilità Chimica Multipla) che meritano rispetto e tutela
preventiva specie se entrano in locale pubblico e/o aperto al
pubblico.
Una donna in gravidanza può oltre che
intossicare se stessa, provocare danni irreversibili al feto in
quanto il benzene, la formaldeide, i nano tubi di
carbonio, sono classificate come sostanze mutagene ovvero
riescono ad alterare il dna.
Devi dare data certa
alla tua richiesta di tutela e chiedere l'intervento contestuale
ad:
| ASL; |
| Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza; |
| Datore di Lavoro; |
| Medico competente. |
Questi quattro soggetti sono in egual misura
responsabili del rischio chimico che stai subendo e che ogni
giorno mette un ipoteca sempre più gravosa sulla tua salute, in
privato tutti riconoscono il problema ma non vogliono creare
allarmismo, tendono a minimizzare tutti i fenomeni di
inquinamento,
atmosferico, alimentare, in-door.
Per te e per il tuo Legale devono essere
sullo stesso piano e tra questi non esiste qualcuno che puoi
considerare a prescindere un tuo alleato se questo non fosse,
non dovresti tutelarti in proprio.
Il Sindacato, le ASL, il medico competente,
il datore di lavoro conoscono perfettamente
i rischi presenti nei luoghi di lavoro e non intervengono questa
è la realtà, amara, dura la realtà non si discute, si osserva!
Se ne prende atto! Ci si adegua! Per poi reagire di conseguenza!
Nessuna
tutela teorica o sulla carta può salvarti la vita se nella
strada della tutela del tuo diritto alla salute
trovi un
cialtrone...
non ha nessuna importanza se si tratta
di un ispettore
del lavoro,
un sindacalista,
un medico competente per il luogo
di lavoro,
un datore di lavoro
rimane comunque un inetto
che provocherà dei danni alla tua salute.
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