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Si è costituita in Roma IL 01/06/2011 l'associazione
di fatto denominata "Eco Tutela", tale associazione non ha personalità
giuridica e non chiede sovvenzioni né contributi in nessuna forma o modo
che non sia la pura e semplice partecipazione democratica.
Non inviate Mai denaro che invece può essere meglio
impiegato per la vostra personale tutela legale (professionale tramite
un avvocato), se siete nella sensibilità e possibilità di fare
donazioni, esiste solo l'imbarazzo per un eventuale scelta che finanzi
organizzazioni, università che si dedicano alla ricerca e/o all'assistenza nei temi
cari all'associazione.
Ci permettiamo solo di consigliare nelle donazioni
anche a celebrate ONLUS o Istituti di Ricerca di toccare con mano e
verificare sempre il reale prestigio e come vengono destinati i fondi
raccolti.
I denari sono Vostri e Vostra deve essere la scelta
non vogliamo orientare le Vostre scelte.
In questo sito troverai
informazioni dettagliate sul tema specifico dell'inquinamento
indoor indotto dalla tecnologia di stampa laser:
emissioni di stampanti e
fotocopiatori laser,
studi nazionali ed internazionali
,
news,
malattie
correlate,
contributi video,
documentazione,
sistemi di filtraggio.
reperiti nei siti più autorevoli di tutto il mondo.(AVVISO)
ATTO COSTITUTIVO
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| Gli associati dichiarano di voler costituire
un'associazione per la tutela ecologica dei luoghi di vita e
lavoro, con particolare riguardo e riferimento, dichiarano di
impegnarsi verso le tematiche dell'inquinamento in-door o degli
ambienti confinati, specialmente quando questi coincidano con i
luoghi di lavoro degli associati, le abitazioni, le
città dove vivono. |
| La sede |
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L'associazione darà denominata
"Associazione Tutela Ecologica" ed avrà la sua sede nei seguenti
spazi Web:
www.ecotutela.it
www.ecotutela.net
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| Aspetti economici e patrimoniali |
| E' fatto espresso divieto all'associazione e
agli associati a raccogliere fondi, per qualsiasi motivo e a
qualsiasi titolo, l'associazione non ha né costituisce un
patrimonio né fondi in comune. |
| Il coordinatore |
L'assemblea dei soci eleggerà un
coordinatore che avrà la rappresentanza dell'ente e mai un
amministratore in quanto non esistono né esisteranno mai beni e
fondi comuni.
Al coordinatore compete la gestione dello spazio Web ogni onere
dello stesso e ogni responsabilità legale per i contenuti i esso
contenuti sono a suo esclusivo carico.
Il coordinatore non può trarre alcun profitto neppure
pubblicitario dallo spazio Web gestito, ogni link o banner di
collegamento deve essere offerto a titolo gratuito. |
| Comunicazione tra i soci |
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Luogo di incontro e comunicazione tra gli associati è per
elezione il WEB.
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| STATUTO |
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Titolo I
Disposizioni generali
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| Art. 1. - E' costituita una associazione denominata: "Associazione Tutela Ecologica"; |
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L'associazione ha sede
nel web ecotutela.it ogni comunicazione e notifica può
essere
definita con posta elettronica certificata al coordinatore
Teramo Franco: |
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franco.teramo@pec.it |
| Art. 2. -
L'associazione è apolitica e non ha
finalità di lucro si propone di promuovere in Italia l'applicazione della Legge di tutela vigente
in tema di salvaguardia della salute e dell'integrità fisica nei
luoghi di vita e di lavoro, con particolare riferimento
verso le tematiche dell'inquinamento
in-door o degli ambienti
confinati. |
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A tal fine l'associazione potrà farsi
promotrice di azioni legali individuali e/o collettive il cui onere sarà sostenuto dai diretti interessati all'azione
legale di tutela.
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Art. 3. -
L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti
per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere
sempre la più completa
indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle
aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
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Art. 4. -
Gli organi dell'associazione sono:
a)
l'assemblea dei soci; b) il consiglio
direttivo.
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Titolo II -
I soci
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| Art. 5. -
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e
le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro
o di studio interessate all'attività dell'associazione
stessa. |
| Art. 6. -
Il socio che intenda recedere dalla associazione deve
darne comunicazione con P.E.C. |
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Titolo III -
L'assemblea dei soci
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Art. 7. -
L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera
del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, si riunisce sul blog
dell'associazione o altro social network o in altra
località fisica reale da indicarsi nell'avviso di
convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per
deliberare su tutti gli argomenti di carattere generale
iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del
consiglio direttivo, ovvero su richiesta condivisa da
almeno cinque soci.
La data e l'ordine del giorno
dell'assemblea sono comunicati ai soci per mail
certificata o con quegli altri mezzi che il consiglio
direttivo riterrà opportuni. |
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Art. 8. -
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci
non espulsi o dimissionari;
Per la costituzione legale
dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni
è necessario l'intervento di tanti soci che
rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti;
Non raggiungendo questo numero di
voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni
dalla prima convocazione; Nella seconda convocazione
l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentanti: La data di questa sessione
può essere fissata nello stesso avviso di convocazione
della prima.
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| Art. 9. -
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci
presenti. |
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Art. 10. -
L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i
soci presenti un presidente ed un segretario. Il
segretario provvede a redigere i verbali delle
deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere
sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal
segretario e dagli scrutatori qualora vi siano
votazioni. Il voto è espresso tramite PEC o in caso
assemblea in un luogo fisico per alzata di mano non è
ammesso il voto segreto, ogni membro potrà verificare il
voto proprio e degòi altri associati in apposite pagine
del sito associativo. |
| Art. 11. -
Assemblee straordinarie possono essere convocate per
deliberazione del consiglio direttivo, oppure per
domanda di tanti soci che rappresentano non meno della
decima parte degli iscritti. |
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Art. 12. -
I soci riuniti in Assemblea possono modificare il
presente statuto ma non possono modificare gli scopi
dell'associazione stabiliti e gli articoli 1, 2 e
3.
Per la validità delle deliberazioni
di cui al precedente comma, è necessaria la presenza,
sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la
metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti
presenti o rappresentanti.
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Titolo IV -
Il consiglio direttivo
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Art. 13. -
Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è
composto da non meno di tre soci come verrà determinato
dall'assemblea stessa.
Per la prima volta la
determinazione del numero dei membri e la loro nomina
vengono effettuate nell'atto costitutivo.
Il consiglio
direttivo dura in carica fino a revoca dell'assemblea
dei soci.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri
si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio
direttivo è considerato decaduto e deve essere
rinnovato.
Tutte le cariche sono gratuite. |
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Art. 14. -
Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi
dell'associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive
per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le
modalità;
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b) decide sugli
iniziative da promuovere;
c) delibera
sull'ammissione dei soci;
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Art. 15. -
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che
sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno
un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una
volta ogni tre mesi.
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Art. 16. -
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a
maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In
caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono
valide se alla riunione prende almeno un quarto dei
consiglieri.
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Art. 17. -
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di
fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
e di fronte a terzi sono conferite dal presidente. |
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Titolo V -
scioglimento dell'associazione
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| Quando tutti i
comandati all'azione di tutela della salute
a partire dal lavoratore, il datore di lavoro, il Magistrato,
l'autorità di Pubblica sicurezza locale, il Sindacato, il Medico Competente,
le ASL, l'INPS, L'INAIL, gli Ispettorati del Lavoro,
Il Ministro e il Ministero della Salute e del Lavoro,
i NAS con il loro efficiente nucleo Tutela Lavoro, riusciranno
ad intervenire tempestivamente e in maniera sistematica
garantendo il rispetto delle Leggi questa associazione non avrà
alcun motivo di esistere. |
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